Art. 47
(Sospensione dell'atto impugnato. Appello in caso di rigetto della sospensione).

      1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato positivo o negativo, espresso o tacito, può derivargli un danno grave, può chiedere al giudice tributario competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositata in segreteria, a condizione che siano osservate le disposizioni di cui all'articolo 22.
      2. La sospensione può riguardare tutti gli atti di cui all'articolo 19 per evitare le iscrizioni provvisorie o la riscossione o la garanzia delle somme contestate, anche in assenza di cartelle esattoriali o avvisi di mora o richieste di pagamento.
      3. Il presidente della sezione fissa con decreto la trattazione dell'istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.
      4. In caso di eccezionale urgenza il presidente della sezione, previa sommaria

 

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delibazione del merito, con lo stesso decreto, può motivatamente disporre la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio.
      5. Il collegio, sentite in camera di consiglio le parti costituite e delibato sommariamente il merito, decide con ordinanza motivata impugnabile, da comunicare sempre alle parti costituite.
      6. La sospensione, in caso di comprovato pericolo per la riscossione, può anche essere parziale o subordinata alla prestazione di idonea garanzia, mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, nei modi e nei termini indicati dal provvedimento. In caso di sospensione del rifiuto, espresso o tacito, dell'istanza di rimborso, è sempre obbligatoria la prestazione di idonea garanzia, come indicato nel periodo precedente.
      7. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della causa deve essere fissata non oltre sei mesi dal giorno della pronuncia.
      8. Gli effetti della sospensione sono immediatamente esecutivi e cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, salvo le ipotesi di sospensione dell'esecuzione della sentenza di cui all'articolo 61. In particolare, in caso di accoglimento della sospensione in tema di garanzie, ipoteche e fermi amministrativi, le stesse devono essere immediatamente cancellate, a cura e spese dell'agente della riscossione, e il collegio può disporre ai sensi del comma 6.
      9. In caso di mutamento delle circostanze, il collegio, su istanza motivata di parte, può in qualunque momento revocare o modificare, in tutto o in parte, il precedente provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 3 e 5.
      10. Avverso l'ordinanza motivata di accoglimento o di rigetto, totale o parziale, dell'istanza di sospensione, la parte interessata può proporre appello entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 5. Per le impugnazioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 49 e seguenti.
 

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